Come anticipato nel dare la notizia della sua pubblicazione, torniamo sulla Sentenza del Consiglio di Stato relativa al Calendario Venatorio della Regione Marche, per approfondire alcuni aspetti particolarmente importanti dal punto di vista giuridico
La Sentenza del Consiglio di Stato 24/8/2026 n. 6600, nell’accogliere integralmente l’appello proposto da Federcaccia, ha fissato infatti principi di diritto che la nostra associazione, non da ora, ha sempre sostenuto e argomentato con forza, estrema convinzione e dispendio di energie.
Del resto fino ad oggi, dietro la spinta dello “spirito verde”, sembrava che i più elementari principi di diritto amministrativo non dovessero trovare conferma in materia venatoria.
Principi di diritto assai importanti, che finalmente il Consiglio di Stato ha oggi riconosciuto e che avranno positivi riflessi nella predisposizione dei prossimi calendari venatori e anche nei contenziosi ancora in atto.
Federcaccia è dunque particolarmente soddisfatta di avere ottenuto questo risultato che andrà a vantaggio non solo dei propri iscritti, ma altresì di tutti i cacciatori, anche di quelli che fino ad oggi hanno preferito aderire ad altre associazioni venatorie.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il fondamento delle argomentazioni giuridiche di Federcaccia condividendo:
- che la caccia è autorizzata dalla legge e non più dal calendario venatorio stagionale, tanto che in caso di sua sospensione da parte dei Giudici amministrativi l’attività venatoria può proseguire con i limiti di prelievo e di giornate del calendario venatorio precedente;
- che il parere dell’Ispra ha la stessa valenza scientifica del parere del Comitato Tecnico-faunistico, entrambi pareri non vincolanti, sicché le Regioni non devono motivare la scelta di preferire il parere del CTFVN né tantomeno devono dare preferenza al parere dell’Ispra;
- che il calendario venatorio può essere sospeso/annullato dai Giudici amministrativi solo allorquando le scelte delle Regioni siano palesemente illogiche o arbitrarie e non invece quando siano solo opinabili, incombendo comunque sulle associazioni ambientaliste/animaliste ricorrenti di dare la prova delle eventuali macroscopiche illogicità o arbitrarietà;
- che i Giudici amministrativi, in sede di giudizio di legittimità come nel caso delle impugnazioni dei calendari venatori, non possono mai sostituirsi alla Regione fissando con ordinanze/sentenze date di inizio e chiusura della caccia e specie cacciabili diverse da quelle stabilite nel calendario venatorio, semmai dovendo consentire alla stessa Regione di rideterminarsi tenendo conto di proprie risultanze scientifiche e anche di quelle delle Regioni confinanti;
- che l’applicazione della cosiddetta “decade di sovrapposizione” per determinare la chiusura della caccia alle specie migratorie è legittima ai sensi del paragrafo 2.7.9 della Direttiva Uccelli, tanto da avere ritenuta legittima la chiusura della caccia alla beccaccia e a tutti i turdidi al 31 gennaio.
C’è da essere davvero soddisfatti della sentenza in commento che costituisce un precedente del più alto Organo giurisdizionale amministrativo, in quanto tale non impugnabile, cui i vari Tribunali Amministrativi Regionali non potranno non adeguarsi.
Federazione Italiana della Caccia ringrazia ancora una volta l’Avvocato Alberto Bruni, Coordinatore dell’Ufficio Studi Giuridici della Federazione, tutti i componenti dello stesso e l’Ufficio Studi e Ricerche Federcaccia per i dati e le risultanze scientifiche portate a supporto.

















