SICILIA. IL TAR PALERMO CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DEL CALENDARIO VENATORIO

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 Il Tar Palermo, conferma la legittimità del calendario venatorio ad eccezione della tortora selvatica, prelievo della beccaccia dal 1° al 10 gennaio e alla preclusione dell’attività venatoria nei terreni colpiti dagli incendi

Il Tar Palermo, Sezione II, ha emesso ieri, 3 novembre, l’ordinanza n.709/2021 sul ricorso promosso dalle associazioni ambientaliste innanzi al TAR Catania il 30 Agosto scorso e successivamente riassunto davanti al TAR Palermo, volto all’annullamento del calendario venatorio 2021/22.

Le scriventi Associazioni della Cabina di Regia-Sicilia (AnuuMigratoristi, Federazione Italiana della Caccia e U.N. Enalcaccia P.T.) si sono costituite con atto di intervento ad opponendum nel summenzionato giudizio con il patrocinio degli  Avvocati, Accursio Augello ed Accursio Gagliano così come l’Unaves, difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i Liberi Cacciatori, ANCA ed Italcaccia, difesi dall’Avv. Alfio Barbagallo e il Movimento Scelta Etica, difeso dagli Avvocati Giacomo Sgobba e Giuseppe Scaglione.

Con l’ordinanza in esame il Tar Palermo, Sezione II ha accolto le censure delle associazioni ambientaliste limitatamente:

  • alla Tortora selvatica;
  • al prelievo della Beccaccia dal 1° al 10 Gennaio 2022
  • alla preclusione dell’attività venatoria su quei terreni colpiti in maniera diretta da eventi incendiari.

Il TAR Palermo ha pertanto confermato la legittimità del Calendario Venatorio 2021/2022.