Questo pomeriggio il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha risposto in Senato a una interrogazione – riportata di seguito – presentata dai senatori Naturale, Di Girolamo, Licheri Sabrina, Bevilacqua, Sironi, Nave, Lorefice in tema di riforma della 157/92
“L’approvazione della riforma della Legge sulla caccia che ieri è avvenuta in Commissione ci permette di sperare che i lavori parlamentari portino a conclusione un processo che qui è iniziato durante la scorsa legislatura con una indagine conoscitiva sui danni provocati dalla fauna selvatica. In quella sede sono state ascoltate tutte le più importanti associazioni animaliste e ambientaliste.
Ricordo che il Ministro all’epoca era il Sen. Patuanelli e ricordo che vi fu ampia convergenza su quanto approvato dalla Commissione, anche da parte del Ministero dell’Agricoltura, e cioè vi fu una relazione nella quale si evidenziavano danni al sistema ecologico e ambientale derivanti da alterazioni ecosistemiche che determinano squilibri tra le specie, rischi sul piano sanitario, danni all’attività agricola, pericoli per la pubblica sicurezza, ecc..
La conclusione fu quella di pensare ad una riforma della Legge sulla caccia. Quello che noi stiamo facendo a differenza del Governo precedente.
Ieri è stato approvato anche un emendamento sul bracconaggio e neanche in questa occasione avete votato a favore. Bisogna colpire chi agisce fuori dalle regole.
L’iter del disegno di legge proseguirà dapprima in Aula e poi alla Camera.
Tutte le considerazioni che provengono dalla Commissione europea sono oggetto di approfondimento tecnico.
Non intendiamo però interrompere i lavori legislativi per una lettera di un burocrate.
Quanto alla conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie le assicuro che non sarà affatto automatica. Sarà autorizzata dalle Regioni all’esito di un procedimento amministrativo che richiede condizioni rigorose.
Voglio garantire che tutto sarà messo a disposizione del Parlamento in ogni fase, qualora richiesto.
L’impianto normativo italiano in senso ampio e generale prevede di considerare criminale non quello che esercita un’attività prevista dalla legge ma chi intende impedirlo violandola. Vale anche per l’attività venatoria.
IL TESTO DELLA INTERROGAZIONE
NATURALE, DI GIROLAMO, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, SIRONI, NAVE, LOREFICE – Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste –
Premesso che:
secondo quanto riportato da recenti notizie di stampa, la Commissione europea, per il tramite della competente Direzione generale, avrebbe trasmesso ad uffici del Governo italiano una comunicazione recante rilievi di possibile incompatibilità con il quadro normativo eurounitario in relazione ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1552, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, attualmente in esame in Senato;
in particolare, viene in evidenza la materia agricola. In tale ambito, la Commissione ha evidenziato i profili di problematicità riguardanti l’articolo 10 del citato disegno di legge, che introduce la possibilità di estensione del periodo durante il quale la caccia è consentita nelle aziende agri-turistico-venatorie oltre la fine della stagione venatoria. Secondo i rilievi formulati, le modifiche proposte al medesimo articolo consentirebbero altresì alle Regioni di autorizzare la conversione di aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie, aumentando potenzialmente il numero di strutture in cui la caccia potrebbe essere prolungata oltre i limiti stabiliti;
nell’ambito del citato disegno di legge e sempre per quanto di competenza per il dicastero in indirizzo, risulta presentata una proposta emendativa dei relatori volta a ricomprendere tra le attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, le attività esercitate nelle aziende faunistico-venatorie dall’imprenditore agricolo, ivi comprese quelle di ricezione, ospitalità e accoglienza. Un’impostazione normativa, quest’ultima, che appare suscettibile di determinare una progressiva alterazione della funzione tipica del comparto primario, estendendo il perimetro delle attività connesse ad ambiti che presentano elementi solo indirettamente correlati all’esercizio dell’attività agricola in senso proprio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e della comunicazione di cui in premessa e quali interlocuzioni istituzionali siano state avviate, anche in sede interministeriale e per quanto di competenza, in merito ai rilievi formulati dalla Commissione europea per le parti di interesse agricolo;
se ritenga che la predetta proposta di estensione delle attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile possa generare fenomeni distorsivi nell’utilizzo di risorse, strutture e agevolazioni destinate al comparto primario, nonché favorire forme di impropria qualificazione agricola di attività prive di effettiva connessione funzionale con la produzione agricola;
quali iniziative afferenti alle sfere di spettanza intenda assumere al fine di assicurare la piena aderenza delle proposte normative oggetto di approvazione alle reali necessità del comparto agricolo, nel rispetto dei principi e degli obblighi derivanti dall’Unione europea e nella attiva prevenzione dell’insorgenza di possibili procedure di infrazione connesse alla violazione della normativa eurounitaria.

















