FIDC PIEMONTE. ACCOLTO SOLO IN PARTE IL RICORSO AL TAR

1

 

Il TAR Piemonte ha stabilito di accogliere parzialmente la domanda cautelare, e per l’effetto, di sospendere solamente la prescrizione del calendario venatorio relativa alla specie “allodola”, nella parte in cui prevede un numero di capi abbattibili superiore a quello indicato nel parere dell’ISPRA, e quella relativa alla specie “pernice bianca”, nella parte in cui ne consente la caccia in contrasto con quanto indicato nel parere dell’ISPRA, tenuto conto della sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse alla tutela delle predette specie. Respinge per il resto la domanda cautelare. La stagione venatoria quindi può proseguire regolarmente come da calendario per tutte le altre specie come in origine stabilito. (Ufficio Stampa FIdC Piemonte)

In allegato l’Ordinanza del TAR Piemonte