FIDC CALABRIA. NOTA SINTETICA DI LETTURA DELLA NUOVA ORDINANZA DEL COMMISSARIO ALLA P.S.A.

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La nuova Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), abroga e sostituisce le precedenti Ordinanze n. 2, 3 e 4 del 2023. La disposizione, pur molto complessa e articolata, fa chiarezza su alcuni aspetti critici per l’attività venatoria nelle zone interessate dalla PSA in Italia, segnatamente sull’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e sull’attività di controllo del cinghiale nei medesimi territori. Con la presente nota ci si limita pertanto ad un commento molto sintetico di questi aspetti “sensibili” alla vigilia della pre-apertura della caccia.
La nuova Ordinanza ribadisce che anche in zona infetta, oltre che in quella di sorveglianza, rispettando le prassi di biosicurezza (cambio calzature/sanificazione, ecc.), potranno essere svolte tutte le forme di caccia, ad eccezione di quella al cinghiale. È consentito utilizzare i cani, sia per l’addestramento che durante l’attività venatoria, nel rispetto dell’Allegato n. 4, che prevede una serie di norme di comportamenti (protocollo) per la prevenzione della diffusione della PSA tramite i cani. Tali norme inerenti all’uso dei cani valgono anche nell’ambito del depopolamento/controllo del cinghiale.
Per quanto riguarda il cinghiale nelle stesse zone è possibile attivare unicamente il depopolamento tramite controllo. La tabella di seguito allegata riassume le diverse opzioni di caccia e di controllo a seconda delle Zone classificate come infette o limitrofe ovvero di sorveglianza per la PSA, sulla base dell’Ordinanza n. 5 e relativi Allegati.

Per quanto riguarda l’abbattimento del cinghiale in caccia o in controllo, la biosicurezza in tutte le Zone di “restrizione” (I, II e III) è fondamentale, poiché tale attività è sempre considerata un’attività a rischio di contaminazione e diffusione del virus della PSA.
Per cui ogni Istituto faunistico, ATC o CA ed ogni azienda venatoria che intenda praticare abbattimenti del cinghiale (caccia o controllo) in queste Zone di “restrizione” deve dotarsi ed applicare un piano di gestione della biosicurezza per la PSA, coerente con l’Allegato I dell’Ordinanza.
Tutti i cacciatori devono ricevere una formazione preliminare riguardo l’individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi.
Tale formazione sarà erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall’Autorità competente locale (ACL), in collaborazione con l’Autorità sanitaria regionale, previa richiesta degli Istituti faunistici ricompresi nelle Zone di “restrizione”.
Anche per quanto riguarda la caccia alle specie diverse dal cinghiale occorre quindi rispettare la prassi di biosicurezza di cui all’Allegato 4 dell’Ordinanza. Ovvero pulire e disinfettare le calzature, effettuando il cambio di quelle utilizzate in campagna prima del rientro a casa, pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti (eventuale cambio) e i veicoli prima di lasciare le aree di attività (con prodotti specifici di cui all’elenco disinfettanti dell’Ordinanza, come Ipoclorito di sodio 1%, ovvero la candeggina o varechina o amuchina – verificare la concentrazione di partenza del prodotto commerciale), attuare una profilassi antiparassitaria contro le zecche (segnatamente per i cani), non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali, ecc. Per i cani è raccomandata la pulizia delle zampe (prima di lasciare il terreno di attività), rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico), poi risciacquare con acqua. Si raccomanda di portare con sé tutto il materiale necessario, anche per eventuali controlli.
Inoltre, nelle Zone di “restrizione” I, II e III non potranno praticare, né la caccia né il controllo del cinghiale, i cacciatori che detengono suini o che lavorano a contatto con i suini, una misura certamente pesante per molti agricoltori-cacciatori.
Nella Zona I (di sorveglianza PSA) si potrà cacciare normalmente anche il cinghiale anche nella forma della braccata, con la possibilità dell’autoconsumo delle carni, ma solo dopo le verifiche sanitarie sulle carcasse (per la PSA), che debbono convergere obbligatoriamente in appositi e idonei centri di raccolta. In relazione alla situazione epidemiologica potrebbero essere effettuate a campione e non su tutti gli animali abbattuti come attualmente previsto.
Nella stessa Zona I e nelle Zone II e III è naturalmente previsto l’abbattimento in controllo (con fine di depopolamento) del cinghiale da parte dei cacciatori formati sulla biosicurezza, che assumeranno quindi la funzione di “bioregolatori”. Tale attività potrà essere svolta anche oltre il periodo 1° ottobre – 31 gennaio.
A tal fine sarà istituito un elenco nazionale dei “bioregolatori” al quale ci si potrà iscrivere. A questo punto è quindi particolarmente urgente che nelle Zone infette (II e III) e nella Zona di sorveglianza (I) siano attivati i corsi per i cacciatori sulla biosicurezza, in modo tale da poter avviare tempestivamente l’azione di depopolamento e “prevenire” l’ulteriore diffusione della PSA.
L’Allegato I dell’Ordinanza (Linee guida per le misure di biosicurezza per gli abbattimenti nelle zone sottoposte a restrizione per PSA) fornisce esplicite prescrizioni in materia di trasporto, campionamento e stoccaggio delle carcasse. Quelle degli animali abbattuti in Zona I potranno essere destinate all’autoconsumo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), punto ii dell’Ordinanza, mentre le carcasse dei cinghiali abbattuti in controllo nelle Zone II e III sono destinate alla distruzione ove non sia possibile l’invio presso un Centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno Stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall’Allegato VII del reg. (UE) n. 2020/687.
Infine, è stata inserita in maniera esplicita possibilità di compiere il controllo/depopolamento in tutte le aree protette ad ogni livello e quindi anche all’interno dei Parchi naturali nazionali e regionali, indipendentemente dall’esistenza di un piano di controllo del cinghiale approvato dagli Enti di gestione e anche nei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco negli ultimi 10 anni.
Queste le informazioni preliminari sull’Ordinanza n. 5 del Commissario Prof. Caputo, che si ringrazia per alcune “aperture” nei confronti dei cacciatori rispetto a disposizioni precedenti. Consapevoli delle oggettive gravi difficoltà insorte a seguito della diffusione della PSA, segnatamente nel territorio di Reggio Calabria, si auspica che la Regione e gli ATC interessati si attivino quanto prima per attuare ciò che è di loro esplicita competenza, al fine di non aggiungere ulteriori difficolta a i cacciatori dei territori interessati.