La Corte Costituzione con sentenza n. 72/2025 resa in data 20.05.2025 e pubblicata in data 19.06.2025 ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del CRAM per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima,”, ritenendo pertanto legittima e corretta l’applicazione del metodo D’Hondt quale criterio di ripartizione fra le associazioni venatorie dei seggi spettanti alle medesime all’interno dei Comitati di Gestione degli AA.TT.C. abruzzesi.
Federcaccia ha sempre sostenuto la Regione Abruzzo nella condivisa scelta che ha dimostrato di garantire l’effettiva rappresentatività delle associazioni venatorie all’interno degli AA.TT.C., e per essa la loro stabilità e funzionalità, e pertanto gioisce dell’esito della sollevata questione di costituzionalità, restando in fiduciosa attesa della definizione dei ricorsi pendenti dinanzi il T.A.R. Abruzzo di L’Aquila. (Federcaccia Abruzzo – Il presidente Regionale Franco Porrini)
















