ABRUZZO. IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR SUL CALENDARIO

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Con una articolata sentenza, pubblicata il 15 dicembre scorso, il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso proposto dalle associazioni anticaccia avente per oggetto le date di chiusura ai turdidi e la presunta assenza di monitoraggi su dette specie, condannando le associazioni ricorrenti al pagamento di 6000 euro di spese.
Accolte le argomentazioni giuridiche e tecniche proposte da Federcaccia

Roma, 17 dicembre 2025 – La sentenza n. 558/2025 del TAR Abruzzo riportata in allegato, ha respinto nel merito il ricorso con cui le associazioni anticaccia chiedevano l’annullamento della delibera di approvazione del calendario venatorio 2025-26 della Regione Abruzzo, nelle parti in cui stabiliva le date di chiusura della caccia ai turdidi, argomentando inoltre l’assenza di monitoraggi su queste specie, sostenendo la pretesa che la Regione non avrebbe potuto discostarsi dal parere dell’ISPRA. Nonostante in fase cautelare il TAR avesse concesso la sospensiva del calendario venatorio, a una più approfondita analisi della questione, tipica della fase di merito di cui Federcaccia aveva richiesto l’anticipazione, il TAR ha puntualmente motivato il rigetto del ricorso condividendo in molte parti quanto Federcaccia sostiene da tempo.

Tra i vari motivi spicca la conferma del ruolo delle Regioni quale ente deputato alla gestione della fauna e di conseguenza a stabilire quali dati scientifici e argomentazioni siano idonei a superare il parere dell’ISPRA. È stato confermato il valore paritario del parere del CTFVN sui calendari rispetto a quello dell’ISPRA, così come gli articoli della Guida Interpretativa della Direttiva Uccelli che non chiedono divieti generalizzati nel caso di caccia a specie simili, così come la possibilità per le Regioni degli Stati membri di discostarsi dai dati KC nazionali.

In realtà la Regione Abruzzo non si è discostata dai dati KC, ma ha semplicemente utilizzato la decade di sovrapposizione, che con questa sentenza è stata ulteriormente legittimata, senza la necessità di studi a supporto, come stabilito dalla stessa Guida Interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9.

A seguito di detta sentenza, le date di chiusura della caccia alle specie tordo bottaccio, cesena e tordo sassello rimangono dunque quelle fissate dal calendario venatorio 2025/2026 della Regione Abruzzo e cioè il 19 gennaio per il tordo bottaccio e il 31 gennaio per cesena e tordo sassello.

Sebbene la data di chiusura al 19 gennaio per il tordo bottaccio non sia quella che Federcaccia auspica, la sentenza del TAR Abruzzo in commento può definirsi “storica” per questa Regione, in cui da anni i cacciatori si sono trovati a subire penalizzazioni in ordine alla durata delle stagioni venatorie, alla limitazione delle specie cacciabili e delle aree di caccia.

Da sottolineare che Federcaccia è stata l’unica Associazione venatoria a costituirsi in giudizio, oltretutto richiedendo l’anticipazione dell’udienza pubblica al fine di ottenere, come è avvenuto, una sentenza utile al mantenimento della validità del calendario venatorio 2025/2026 e per la quale è stato fondamentale l’apporto dell’Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia, che ha collaborato con argomentazioni tecniche sia in fase di predisposizione del calendario, sia nella stesura delle memorie difensive in sede di giudizio.

Federcaccia ringrazia l’Avvocato Alberto Maria Bruni, l’Ufficio Studi e Ricerche, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, anch’esso costituitosi in giudizio e la Regione Abruzzo.