TAR PIEMONTE. PRIMO SUCCESSO IN ATTESA DELLA SENTENZA DI MERITO

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Con ordinanza 5 novembre 2026, n. 565, il T.A.R. Piemonte ha respinto l’istanza di sospensiva da ultimo proposta dalle Associazioni ambientaliste, riaprendo la caccia al fagiano di monte e alla coturnice.

Il complesso contenzioso pendente innanzi al Giudice amministrativo piemontese ha attraversato, negli ultimi mesi, diverse fasi, con esiti alterni.

Con decreto monocratico del 25 luglio, il Presidente del T.A.R. Piemonte aveva inizialmente accolto, inaudita altera parte, l’istanza cautelare presentata dalle Associazioni ambientaliste, disponendo la sospensione della preapertura della caccia al colombaccio.

Successivamente, con ordinanza collegiale del 10 settembre, il Tribunale aveva ripristinato la possibilità di effettuare la preapertura al colombaccio, disponendo tuttavia la sospensione cautelare della caccia alla pernice bianca e la riduzione dei carnieri giornaliero e stagionale dell’allodola.

Il 2 ottobre, le Associazioni ambientaliste hanno proposto una nuova impugnativa avverso le deliberazioni della Giunta regionale attuative del Calendario venatorio, riguardanti la tipica fauna alpina, il cinghiale, la volpe e la valutazione della situazione climatica estiva. Anche nell’ambito di questo nuovo ricorso è stata chiesta l’adozione di misure cautelari monocratiche, inaudita altera parte, vale a dire senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti resistenti e i controinteressati.

Con decreto monocratico del 9 ottobre, il Presidente del T.A.R. aveva quindi disposto la sospensione della caccia al fagiano di monte e alla coturnice, provvedimento che è stato ora superato dall’ordinanza del 5 novembre, con riapertura della caccia a entrambe le specie.

Allo stato attuale, pertanto, l’unica specie per la quale permane la sospensione dell’attività venatoria è la pernice bianca.

Si tratta di un riconoscimento del lavoro svolto dalla Regione, che ha saputo discostarsi dal parere di ISPRA sulla base di dati scientifici e di motivazioni puntuali e approfondite, nonché dell’efficacia delle difese svolte dalla stessa Regione e dalle Associazioni venatorie costituitesi in giudizio, che hanno consentito al Giudice di riconoscere l’infondatezza delle pretese avversarie.

Il contenzioso non è tuttavia concluso.

L’udienza di merito è fissata per il prossimo 16 dicembre e sarà chiamata ad affrontare questioni di particolare rilievo, tra cui la legittimità delle chiusure dell’attività venatoria per diverse specie, nonché la legittimità del Calendario venatorio regionale in presenza di un Piano faunistico-venatorio scaduto.

Si tratta, dunque, di un passaggio decisivo, dal quale potranno emergere indicazioni importanti non soltanto per la stagione venatoria in corso, ma anche per la futura programmazione dell’attività venatoria in Piemonte. (Avv. Pietro Balletti – Foto Luciano Casagrande)