DETENZIONE ILLEGALE DI LUPI E IBRIDI: LA CASSAZIONE CONFERMA IL SEQUESTRO A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29218 del 31 luglio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un privato cittadino contro il sequestro preventivo di otto esemplari di canidi, tra cui lupi selvatici e ibridi. La pronuncia ribadisce i rigorosi limiti posti dall’ordinamento italiano alla detenzione di animali selvatici o pericolosi, evidenziando il primato della tutela della salute pubblica e della biodiversità.

La vicenda: dall’ispezione al test del DNA

I fatti hanno origine nel 2023 a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare una perquisizione domiciliare a carico del proprietario, Giovanni Bianchin, da parte del personale del Nucleo CITES di Trieste e dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale.

Nel corso del sopralluogo, gli operatori hanno riscontrato la presenza di otto canidi sospettati di appartenere a specie selvatiche o di essere frutto di ibridazione. Gli animali sono stati sedati per effettuare prelievi di campioni biologici e condurre analisi genetiche approfondite. Gli esiti dei test hanno confermato che:

  • Tre esemplari erano lupi puri (Canis lupus).
  • Cinque esemplari erano ibridi di prima o successive generazioni (fino alla quarta generazione) tra cane domestico e lupo (Canis lupus + Canis lupus familiaris).

Sulla base di tali risultanze, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo degli otto animali.

I capi d’imputazione e il quadro normativo

All’indagato sono stati contestati due distinti reati:

  1. Pericolo per la salute pubblica e la biodiversità: Violazione dell’art. 14, comma 2, in relazione all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 135 del 2022, che vieta la detenzione di animali vivi di specie selvatica e dei loro ibridi in grado di costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per la biodiversità.
  2. Violazione della normativa CITES: Violazione dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 150 del 1992, per mancanza della documentazione idonea ad attestare la legittima provenienza degli esemplari rientranti nelle tutele internazionali.

A seguito del primo rigetto dell’istanza di riesame da parte del Tribunale di Pordenone (ordinanza del 13 aprile 2026), il proprietario degli animali ha proposto ricorso in Cassazione.

I motivi del ricorso e la risposta della Cassazione

Il ricorrente ha sostenuto a sua difesa che gli animali venivano custoditi come animali domestici in perfette condizioni di salute e ha argomentato che la detenzione fosse iniziata nel 2015, epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 135 del 2022. Ha inoltre lamentato la mancata possibilità di regolarizzazione amministrativa e sollevato contestazioni sulle perizie tecniche del Pubblico Ministero.

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente le tesi difensive, articolando la decisione sui seguenti punti d’inizio:

  • Limiti del giudizio di legittimità: In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per un riesame del merito o della valutazione delle prove, argomentazione con cui la difesa ha invece formulato i propri motivi.
  • Pericolosità e divieto assoluto: I giudici hanno chiarito che il lupo rientra tra le specie protette e potenzialmente pericolose ai sensi del D.M. Ambiente 19 aprile 1996. La normativa vieta espressamente la detenzione sia degli esemplari selvatici sia degli ibridi e delle successive generazioni, a prescindere dal fatto che gli animali siano nati o vissuti in stato di cattività.
  • Natura permanente del reato: L’argomento temporale relativo all’inizio della detenzione nel 2015 è stato respinto poiché la detenzione illegale costituisce un reato permanente. Pertanto, la condotta commessa si intende protratta fino all’esecuzione del sequestro (avvenuta nel marzo 2026), trovando piena applicazione la legge vigente al momento del vincolo.
  • Inapplicabilità della regolarizzazione: La Corte ha rilevato l’assenza degli estremi legali per poter accedere a procedure di regolarizzazione amministrativa per esemplari selvatici e pericolosi detenuti privi delle necessarie autorizzazioni.

Le conclusioni e le sanzioni

Dichiarando il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo, presupposto fondamentale in vista della successiva confisca degli animali ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 135/2022.

Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria pari a 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce così un orientamento rigoroso verso chi detiene fauna selvatica ed esemplari ibridi senza le dovute garanzie CITES e sanitarie. (Fonte AB – Agrivenatoria Biodiversitalia)