LEGGE DI BILANCIO. PRESENTATO EMENDAMENTO DELLA LEGA PER L’ART. 18

288

Su iniziativa dell’Onorevole Francesco Bruzzone, Responsabile Nazionale del Dipartimento Caccia della Lega, fra gli emendamenti alla Legge di Bilancio (Finanziaria) ne è stato presentato uno riguardante la modifica dell’Articolo 18 della Legge 157/92 volto a garantire maggiore certezza normativa ai cacciatori in merito ai tempi di prelievo.

Di seguito il testo:

97.0.1

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente: “Art. 97-bis (Modifica all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire il comma 1-bis con il seguente “1-bis L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
  2. a) durante il ritorno al luogo di nidificazione che coincide con la decade in cui un significativo contingente della specie abbandona le aree di svernamento per dirigersi verso i luoghi di riproduzione;
  3. b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

L’accertamento di detta decade e di detto periodo è rimesso alle Regioni anche ai fini della redazione dei calendari venatori stagionali.