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Le norme relative agli enti parco nazionali nella legge di bilancio per il 2026, all’art.1 commi 625 e 864.

  1. Al fine di assicurare le professionalità  necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionaliautorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse. 626.

Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625. 627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 628. I lavori del tavolo tecnico di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

  1. Per il triennio 2026-2028, l’Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell’ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell’Ente parco avvenute nell’anno 2025. 865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità, l’Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 866. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell’Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

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(Fonte FEDERPARCHI)