VIGILANZA VENATORIA IN FVG: FEDERCACCIA FA CHIAREZZA SU RUOLO, COMPETENZE E RISPETTO DELLA LEGGE

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In riferimento alle recenti dichiarazioni diffuse dal Partito Animalista Italiano del Friuli Venezia Giulia e da Animal Pride Defending Association in merito all’attività delle Guardie Venatorie Volontarie di Federcaccia FVG, riteniamo opportuno fare chiarezza, richiamando semplicemente quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.

L’affermazione secondo cui, nel caso delle Guardie Federcaccia, «il controllore coincide con il controllato» non rappresenta correttamente il sistema di vigilanza venatoria previsto dalla legge.

Non è infatti Federcaccia ad essersi autonomamente attribuita funzioni di controllo. È la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, all’articolo 27, a prevedere espressamente la partecipazione alla vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, oltre a quelle delle associazioni agricole e di protezione ambientale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Lo stesso principio è ribadito in maniera ancora più chiara dalla normativa del Friuli Venezia Giulia.

L’articolo 35 della Legge regionale 6 marzo 2008, n. 2, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la vigilanza sull’applicazione della legge è affidata alla Regione e che:

«Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alla Regione».

La stessa disposizione stabilisce inoltre che la Regione organizza annualmente corsi di preparazione e aggiornamento per i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria, con particolare riferimento all’esercizio venatorio, alla tutela dell’ambiente e alla fauna selvatica.

Definire quindi tale attività come una semplice forma di «autoregolamentazione interna alla categoria» non appare coerente con il quadro normativo vigente: le Guardie Venatorie Volontarie partecipano a un sistema di vigilanza espressamente previsto dalla legge e coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

La normativa regionale contiene inoltre precise disposizioni volte a evitare situazioni di incompatibilità. L’articolo 35, comma 5-bis, della L.R. 6/2008 stabilisce infatti che una guardia volontaria ammessa all’esercizio venatorio in una Riserva di caccia non può esercitare le funzioni di vigilanza nella Riserva nella quale è ammessa e non può svolgere tali funzioni durante il proprio esercizio venatorio.

Analoga garanzia è contenuta nella legislazione nazionale: l’articolo 27, comma 5, della Legge 157/1992 vieta alle Guardie Venatorie Volontarie l’esercizio dell’attività venatoria durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Risulta quindi improprio anche il richiamo al principio nemo iudex in causa sua, secondo il quale nessuno dovrebbe essere giudice di una questione che lo riguarda direttamente. La Guardia Venatoria Volontaria non è infatti il “giudice” del cacciatore sottoposto a controllo, ma un soggetto al quale la legge attribuisce specifiche funzioni di vigilanza e accertamento, da esercitare nei limiti previsti dall’ordinamento.

È lo stesso articolo 28 della Legge 157/1992, richiamato nelle contestazioni, a disciplinare i poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria. La norma prevede, tra l’altro, che i soggetti preposti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 27 possano chiedere alle persone trovate in esercizio o in attitudine di caccia l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio, della documentazione assicurativa e della fauna selvatica abbattuta o catturata. La stessa legge distingue poi tali attribuzioni dalle attività che, nei casi previsti, sono riservate agli ufficiali e agli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria.

Anche il percorso necessario per conseguire l’abilitazione di Guardia Venatoria Volontaria in Friuli Venezia Giulia dimostra come non si tratti di una qualifica attribuita autonomamente da un’associazione venatoria.

L’articolo 15 della L.R. 24/1996 stabilisce infatti che per conseguire l’attestato di idoneità è necessario superare un esame presso l’Amministrazione regionale.

L’articolo 17 della medesima legge regionale stabilisce inoltre che la Commissione d’esame è nominata dall’Assessore regionale competente in materia di caccia ed è composta, oltre che dal presidente designato dall’Assessore, da due esperti designati dalle associazioni venatorie, due dalle associazioni agricole e due dalle associazioni ambientaliste.

Pertanto, nessuno ha mai sostenuto che le Guardie Venatorie Volontarie Federcaccia debbano sostituirsi al Corpo Forestale Regionale o agli altri organi competenti, né il piano annunciato da Federcaccia FVG aveva questo significato.

Le Guardie Federcaccia FVG sono Pubblici Ufficiali per la vigilanza venatoria in base all’art.13 della L.689/81 e dall’art.331 CPP invece per il benessere animale sono agenti di Polizia Giudiziaria in base all’art.57/3 CPP e dalla L.189/2004.

Il “presidio del territorio” annunciato da Federcaccia FVG deve essere letto esattamente in questo senso: prevenzione, informazione, vigilanza e controllo del rispetto delle norme, nell’ambito delle attribuzioni riconosciute alle Guardie Venatorie Volontarie.

Federcaccia FVG ritiene inoltre che rappresentare il mondo venatorio non sia incompatibile con la promozione della legalità. Al contrario, chi rappresenta i cacciatori ha il dovere di promuovere comportamenti corretti, il rispetto delle norme, la sicurezza e la tutela della fauna e del territorio.

Chi viola la legge non può trovare giustificazione nella propria appartenenza associativa.

Le Guardie Venatorie Volontarie Federcaccia continueranno pertanto a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della Legge 157/1992 e della normativa della Regione Friuli Venezia Giulia, collaborando nell’ambito del sistema di vigilanza previsto dall’ordinamento.

La vigilanza venatoria non è un’attività che Federcaccia si è attribuita: è una funzione alla quale le Guardie Venatorie Volontarie sono chiamate a partecipare dalla legge. E il rispetto della legge, nell’interesse dei cacciatori corretti, della fauna e dell’intera collettività, rimane per Federcaccia FVG un principio imprescindibile.