
Su iniziativa dell’Onorevole Francesco Bruzzone, Responsabile Nazionale del Dipartimento Caccia della Lega, fra gli emendamenti alla Legge di Bilancio (Finanziaria) ne è stato presentato uno riguardante la modifica dell’Articolo 18 della Legge 157/92 volto a garantire maggiore certezza normativa ai cacciatori in merito ai tempi di prelievo.
Di seguito il testo:
97.0.1
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Dreosto, Testor
Dopo l’articolo, inserire il seguente: “Art. 97-bis (Modifica all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
- All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire il comma 1-bis con il seguente “1-bis L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione che coincide con la decade in cui un significativo contingente della specie abbandona le aree di svernamento per dirigersi verso i luoghi di riproduzione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
L’accertamento di detta decade e di detto periodo è rimesso alle Regioni anche ai fini della redazione dei calendari venatori stagionali.

















