
Con l’Ordinanza emessa nelle scorse ore, il Consiglio di Stato si è espresso in merito al ricorso avanzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e da Federcaccia, avverso la sentenza del TAR di Reggio Calabria (N. 784 dello scorso 11 novembre 2024) che annullava il decreto di nomina dei componenti dei 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗺𝗯𝗶𝘁𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗥𝗖𝟭 𝗲 𝗥𝗖𝟮, sancendo quindi 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, che rimane in buona sostanza invariata.
Il Consiglio di Stato ha infatti annullato, sospendendone tutti gli effetti, l’Ordinanza del TAR sul ricorso avanzato da Anuu Migratoristi, Arcicaccia Calabria e altre Associazioni, in merito alle nomine dei componenti dei comitati di gestione degli ATC di Reggio Calabria, confermando il principio di rappresentatività correttamente applicato dalla Città Metropolitana.
Federcaccia Calabria evidenzia che nelle sue motivazioni la Sesta Sezione del Consiglio di Stato che si è espressa sul ricorso, ha ben evidenziato richiamandolo esplicitamente la corretta applicazione del principio di rappresentatività che la Città Metropolitana ha applicato e che è del tutto coerente con la Legge regionale che è stata applicata.
Del resto, questo principio e la sua corretta applicazione sono già stati decretati da precedenti pronunce sia di numerosi TAR che dello stesso Consiglio di Stato rispetto alle quali la decisione di novembre del TAR Calabria costituiva una eccezione.
Nel ringraziare l’Avv. Biagio Di Vece che ha patrocinato la Sezione provinciale FIdC di Reggio Calabria in questo e nei precedenti giudizi, non resta adesso che attendere l’udienza per la trattazione nel merito della controversia, fissata per il prossimo 10 luglio.
Nel frattempo non ci possiamo esimere da invitare alla riflessione tutte quelle Associazioni e quanti si sono affrettati a dare giudizi “definitivi” sulla vicenda senza attendere le decisioni degli Organi preposti nei diversi gradi e in tutte le sedi di giudizio. (Ufficio Stampa Federcaccia Calabria)

















