In merito al decreto del TAR Calabria pubblicato nella giornata di ieri, a seguito dell’ennesimo ricorso delle associazioni animal-ambientaliste, bisogna fare necessaria chiarezza: il dispositivo rigetta la pretesa di sospensione degli effetti del comunicato della Regione Calabria del 10.01.2025 con cui si dava notizia che, a seguito della modifica dellβart. 18, L. 157/1992 la caccia ai Turdidi poteva proseguire fino al 30 gennaio 2025.
Nessun valore dispositivo Γ¨ invece da riconoscere al passaggio motivazionale contenuto in detto decreto che fornisce unβinterpretazione restrittiva, che non si condivide, circa l’applicazione dell’articolo 18, comma 4 della legge 157/92 come modificato dall’ultima Legge di Bilancio.
Difatti i nuovi commi 1 e 4, dellβart. 18, L. n. 157/92 dispongono che fino alla sentenza che definisce il giudizio (che non Γ¨ quella del TAR che Γ¨ stata appellata dinnanzi al Consiglio di Stato che deciderΓ il prossimo 29 aprile), lβattivitΓ venatoria Γ¨ autorizzata e legittimata dalla legge e non piΓΉ dal calendario venatorio e, ai fini delle modalitΓ di prelievo (carniere giornate e orari di caccia), lβattivitΓ Γ¨ regolata dallβultimo calendario valido, che nel caso della Calabria, non essendo impugnati orari e numero di capi prelevabili, si puΓ² considerare quello della stagione in corso 2024/25.
Pertanto, al contrario di quanto le associazioni ambientaliste-animaliste vogliono sostenere, in Calabria, le nuove misure della finanziaria trovano applicazione, proprio in forza del decreto del presidente del TAR Calabria che ha rigettato lβistanza di sospensione del comunicato della Regione Calabria 10.01.2025 alla quale residua il potere/dovere di nuovamente rideterminare la chiusura della caccia ai Turdidi.
Federcaccia Calabria, convinta delle argomentazioni che precedono, si Γ¨ costituita nel giudizio proposto al TAR Calabria dalle associazioni ambientaliste-animaliste e, dopo aver ottenuto il rigetto dellβistanza di sospensione, parteciperΓ alla prossima Camera di Consiglio del 19 febbraio per sostenere con forza le proprie tesi.
Eβ di queste ore la notizia che alcuni cacciatori nel pomeriggio di ieri sono stati sanzionati per aver esercitato la caccia ai Tordi sul rilievo dei Carabinieri Forestali verbalizzanti che il decreto del Presidente del TAR n. 42 del 23.01.2025 avrebbe addirittura modificato lβart. 18, L. 157/1992 oggi vigente. Ogni commento al riguardo Γ¨ superfluo e, nel ribadire che presteremo la piΓΉ ampia assistenza legale ai cacciatori sanzionati, Federcaccia valuterΓ tutte le piΓΉ opportune azioni a tutela dell’intera categoria dei cacciatori calabresi.
Infine, stante la confusione venutasi a creare a seguito del decreto di ieri del Presidente del TAR, Federcaccia invita LA REGIONE CALABRIA a fare chiarezza e, nellβesercizio dei propri poteri confermare la chiusura al 30 gennaio 2025 della caccia ai Tordi.
Fino a tale conferma, ovvero in assenza di DIVERSE determinazioni istituzionali, Federcaccia invita solo per mera βprecauzioneβ i cacciatori calabresi ad astenersi dalla prosecuzione dellβesercizio venatorio ai Turdidi. Ufficio Stampa FEDERCACCIA CALABRIA