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STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
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Art. 1 Federazione Italiana della Caccia
1.1 La Federazione Italiana della Caccia (di seguito F.I.d.C. o Federazione), fondata l’1-1- 1900, riconosciuta dalla legge 27 dicembre 1977 n. 968 e dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, è associazione nazionale democratica ed apartitica costituita dalle associazioni dei cacciatori in essa federate. La F.I.d.C., ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978.
1.2 La Federazione Italiana della Caccia ha sede in Roma.
Art.2 Fini Istituzionali della F.I.d.C.
2.1 La Federazione collabora alla realizzazione di una moderna cultura della conservazione e dell’uso razionale delle risorse naturali, valorizza il ruolo della caccia, tutela gli interessi dei soci e dei cacciatori, ne promuove e coordina l’organizzazione. La F.I.d.C. non ha scopi di lucro.
2.2 In relazione a tali finalità la F.I.d.C. adotta tutte le necessarie iniziative con particolare riferimento alla gestione del territorio e della fauna selvatica ed allo svolgimento dell’attività venatoria nonché iniziative in campo ambientale ed ecologico, nella prevenzione e repressione del bracconaggio, nella vigilanza ambientale e delle acque interne, nella promozione di attività ricreative, sportive, culturali, sociali, sia attraverso le proprie strutture organizzative sia promuovendo intese e collaborazioni con altre organizzazioni ed associazioni venatorie, ambientaliste e del mondo agricolo.
2.3 La F.I.d.C. aderisce alle associazioni venatorie europee ed internazionali.
2.4 Per l’espletamento dei propri compiti la Federazione può assumere partecipazioni in società, anche in qualità di soci di maggioranza, o creare nuovi organismi purché, in ogni caso, gli scopi di entrambi siano strumentali alle finalità istituzionali della F.I.d.C.
2.5 Possono essere affiliate alla Federazione associazioni e/o organizzazioni che abbiano natura e finalità coerenti con gli scopi della Federazione stessa. Il Consiglio nazionale determina condizioni, tipo e modalità della suddetta affiliazione.
2.6 La Federazione, con deliberazione del Consiglio nazionale, può stipulare protocolli d’intesa o patti federativi con altre associazioni e/o organizzazioni. I protocolli e i patti determinano condizioni, tipo e modalità dei suddetti rapporti.
Art. 3 Associazioni regionali e delle province autonome
3.1 Il Consiglio nazionale delibera, a domanda, l’ammissione alla Federazione delle associazioni regionali e delle province autonome dei cacciatori aventi propria personalità giuridica.
3.2 Le associazioni federate, comprese quelle di diritto ai sensi del successivo comma 9, debbono essere rette da uno statuto compatibile con quello della F.I.d.C., ratificato dal Consiglio nazionale, che palesi la natura democratica dell’associazione e nel quale venga garantita, tra l’altro, la rappresentanza delle minoranze qualificate. Nello statuto delle associazioni federate dev’essere altresì prevista l’articolazione provinciale di queste ultime.
3.3 Le associazioni federate operano nel territorio di competenza per l’attuazione delle scelte e degli indirizzi approvati dagli organi della Federazione con autonomia programmatica e gestionale, in un quadro di coerenza con la politica federale nazionale.
3.4 Il patrimonio delle associazioni federate è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario e dal conto consuntivo.
3.5 Le associazioni federate rispondono per le obbligazioni contratte, nonché per gli obblighi fiscali, esclusivamente con il proprio patrimonio, fermo restando quanto previsto dall’art. 18 del codice civile.
3.6 All’atto della adesione tutti gli iscritti alle associazioni entrano a far parte della F.I.d.C. acquisendo la tessera federale, comprensiva della copertura assicurativa.
3.7 Le associazioni federate e i singoli tesserati hanno il diritto di fregiarsi del simbolo federale, partecipare alle attività federali, usufruire dei servizi, delle agevolazioni e delle provvidenze offerte in generale dalla F.I.d.C.
3.8 Il mancato versamento alla Federazione delle quote della tessera federale preclude ai soggetti obbligati l’esercizio del diritto di partecipare alle votazioni dell’Assemblea nazionale.
3.9 Sono federate di diritto alla F.I.d.C., conservando la denominazione della regione o della provincia di appartenenza, le associazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano i cui statuti siano stati già adottati dai rispettivi Consigli.
Art. 4 Associazioni settoriali
4.1 La Federazione può costituire associazioni settoriali per la valorizzazione delle specializzazioni venatorie.
4.2 Le associazioni settoriali devono comunicare il programma di spesa e la rendicontazione.
4.3 La Federazione vigila sulla loro attività e in particolare il Consiglio nazionale: a) approva lo statuto e le sue modifiche; b) può erogare contributi per le loro attività; c) ratifica l’elezione degli organi nazionali dell’associazione.
Art. 5 Associazioni confederate
5.1 Altre associazioni venatorie nazionali e regionali, possono confederarsi alla F.I.d.C., stipulando un patto federativo che stabilisca fini e modalità della confederazione, ferma restando la propria autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.
5.2 Le associazioni di cui al precedente comma 1 eleggono i propri rappresentanti in seno all’Assemblea nazionale di cui all’art. 7, con procedure e criteri analoghi a quelli in vigore nella F.I.d.C.
Art. 6 Organizzazione della F.I.d.C.
6.1 Sono organi della F.I.d.C.:
· L'Assemblea nazionale;
· Il Presidente;
· Il Consiglio nazionale;
· Il Consiglio di Presidenza.
6.2 Sono organi di giustizia e di controllo:
· il Collegio dei probiviri;
· il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7 Assemblea Nazionale
7.1 L’Assemblea nazionale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali delle associazioni federate e confederate o dai presidenti di queste ultime se prive di articolazioni provinciali, i quali in caso di impedimento possono farsi rappresentare da un vicepresidente all'uopo delegato per iscritto.
7.2 L’Assemblea nazionale è convocata dal presidente della Federazione o da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 8.7:
a) in via ordinaria ogni quattro anni, con preavviso di almeno trenta giorni, entro e non oltre il 31 maggio dell’anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici.
b) in via straordinaria, con analogo preavviso, una volta l’anno per la verifica dell’attuazione dei programmi della F.I.d.C. o quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia motivata richiesta la metà più uno dei Consiglieri nazionali o la metà più uno delle associazioni federate.
7.3 L’Assemblea nazionale deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione:
in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un’ora dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando riportino l’approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.
7.4 L’Assemblea nazionale elegge, anche con maggioranza semplice, il presidente dell’Assemblea.
7.5 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio nazionale nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell’Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull’ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.
7.6 L’Assemblea nazionale ha il compito di provvedere:
a) alla elezione del Presidente federale;
b) alla elezione dei Vicepresidenti;
c) alla elezione dei componenti il Consiglio nazionale;
d) alla elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
e) alla elezione del Collegio dei Probiviri;
f) all’approvazione della relazione concernente gli indirizzi di politica economica e programmatica della Federazione;
g) in seduta straordinaria alle modifiche statutarie.
7.7 Le votazioni sono effettuate con voto di rappresentanza.
7.8 Le elezioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) si effettuano a scrutinio segreto.
7.9 Partecipano all’Assemblea nazionale, senza diritto di voto, il Presidente, i vice Presidenti, gli altri membri del Consiglio di Presidenza, i Presidenti delle Associazioni federate, i Consiglieri nazionali, il Past president e i presidenti delle associazioni settoriali e affiliate.
Art. 8 Presidente della Federazione
8.1 Il Presidente deve essere cittadino italiano ed è eletto dall’Assemblea fra i tesserati della Federazione secondo sistemi di votazione e modalità stabiliti dal Regolamento di attuazione.
8.2 Ha la rappresentanza legale della F.I.d.C. e ne firma gli atti.
8.3 Convoca l’Assemblea nazionale, convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di presidenza.
8.4 Dà attuazione ai deliberati degli organi collegiali ed è responsabile nei confronti dell’Assemblea nazionale del perseguimento delle finalità statutarie.
8.5 Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza. Le deliberazioni devono essere sottoposte nella prima riunione alla ratifica del competente organo collegiale.
8.6 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, di cui prende atto il Consiglio nazionale, le funzioni vicarie sono esercitate dal vice Presidente più anziano in carica ovvero, in caso di parità, dal più anziano d’età, il quale continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. Il supplente dovrà convocare l’Assemblea per le elezioni del Presidente entro trenta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.
8.7 Il Presidente può attribuire deleghe ai membri del Consiglio di Presidenza, ai Consiglieri nazionali per la trattazione dei singoli affari o per la partecipazione in organi o commissioni interne od esterne, con esclusione degli organi di giustizia.
8.8 Il Presidente nazionale uscente, eletto, acquisisce la qualifica di Past presidente partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio nazionale e del Consiglio di presidenza; resta in carica sino al subentro del nuovo Past presidente può assumere incarichi su delega del Presidente.
Art. 9 Vicepresidenti della F.I.d.C.
9.1 I vicepresidenti sono quattro e vengono eletti dall’Assemblea fra i tesserati della Federazione secondo sistemi di votazione e modalità stabiliti dal Regolamento di attuazione.
9.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente.
9.3 Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo o di assenza, delega uno dei quattro vice presidenti alle funzioni vicarie.
9.4 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un vicepresidente, l’Assemblea nazionale provvede ad eleggere il suo sostituto nella prima riunione utile in conformità con le norme elettorali contemplate nel Regolamento di attuazione.
Art. 10 Consiglio Nazionale
10.1 Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai presidenti delle associazioni federate e confederate, dai consiglieri eletti dall’Assemblea fra i tesserati secondo criteri di proporzionalità stabiliti dal Regolamento di attuazione ove sarà, comunque, prevista la presenza di almeno un consigliere eletto per ogni Associazione federata. Partecipano, senza diritto di voto, il Past president, gli altri membri del Consiglio di Presidenza, i presidenti delle associazioni settoriali e i Revisori dei conti.
10.2 Il Presidente di un’Associazione federata può delegare un vicepresidente per le riunioni del Consiglio nazionale.
10.3 Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei suoi componenti.
10.4 Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono valide quando sono votate a maggioranza, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
10.5 Ogni riunione deve essere registrata e il Segretario della Federazione, o un suo delegato, redige verbale sintetico.
10.6 Il Consiglio nazionale provvede:
a) all’elezione di quattro membri del Consiglio di presidenza;
b) all’approvazione del Regolamento di attuazione e a quello di amministrazione e contabilità e relative modificazioni;
c) all’approvazione dei bilanci preventivi, consuntivi e relative variazioni;
d) all’acquisizione, all’amministrazione ed all’alienazione dei beni immobili appartenenti alla Federazione;
e) alla determinazione del costo delle tessere associative e alla relativa ripartizione;
f) a delegare al Consiglio di Presidenza compiti e funzioni di cui è titolare;
g) ad approvare lo Statuto delle Associazioni settoriali e a ratificare l’elezione dei loro Organi associativi;
h) all’approvazione degli atti relativi a confederazioni (art. 5), affiliazioni, protocolli di intesa e patti federativi (art. 2.5 e 2.6);
i) alla ratifica degli statuti delle Associazioni federate.
10.7 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica si provvede tramite cooptazione del Consiglio nazionale su indicazione dell’Associazione federata cui apparteneva il consigliere dimissionario, decaduto o deceduto.
Art. 11 Consiglio di Presidenza
11.1 Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, da quattro vicepresidenti e da altri quattro componenti eletti dal Consiglio nazionale fra i tesserati della Federazione.
11.2 Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via di urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio nazionale nella prima riunione utile.
11.3 Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio nazionale.
11.4 Alle riunioni del Consiglio di presidenza partecipano senza diritto di voto il Past President e altre personalità del mondo venatorio di volta in volta invitate.
11.5 Il ruolo di componente del Consiglio di presidenza è incompatibile con quello di presidente di associazione federata o di presidente di sezione provinciale di associazione federata.
11.6 Nomina il segretario generale.
Art. 12 Collegio dei probiviri
12.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea fra i tesserati della Federazione, dei quali almeno uno esercente o che abbia esercitato attività forense o giudiziaria, secondo sistemi di votazione e modalità stabiliti dal Regolamento di attuazione, per la durata di quattro anni. Il Collegio elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente.
12.2 Il Collegio ha sede in Roma presso gli uffici della F.I.d.C. e le sue sedute sono valide se vi partecipano almeno tre membri. Decide sui conflitti insorti tra gli organi della F.I.d.C., tra questi e le associazioni federate, tra i singoli iscritti e la Federazione, nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali.
12.3 Il Collegio giudica su istanza di ciascuna delle parti in conflitto, mentre per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali l’iniziativa spetta al Consiglio nazionale. Pubblica le proprie decisioni entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze, dopo aver sentito tutte le parti. Il Segretario della Federazione cura che le decisioni del Collegio vengano eseguite.
Art. 13 Collegio dei Revisori dei conti della F.I.d.C.
13.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e sono eletti dalla Assemblea nazionale fra gli iscritti al registro nazionale dei Revisori Contabili secondo sistemi di votazione e modalità stabiliti dal Regolamento di attuazione. Il Collegio elegge, nel proprio ambito, il Presidente nella prima riunione utile.
13.2 Il Collegio resta in carica per l’intero quadriennio e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Consiglio nazionale.
13.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
13.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente della F.I.d.C.
13.5 I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.
13.6 I Revisori possono, anche individualmente, su mandato dei Revisori stessi o del Consiglio di Presidenza, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della Federazione, previa comunicazione al Presidente.
Art. 14 La Segreteria federale
14.1 La segreteria federale è retta dal Segretario della Federazione, che coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
14.2 Il Segretario assiste alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza. Di ogni riunione il Segretario della Federazione, o un suo delegato, redige i verbali ex art. 10.4. Egli ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni federali.
Art. 15 Casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza della carica
15.1 Qualsiasi carica nella organizzazione federale può essere conferita soltanto a cittadini italiani.
15.2 Tutti i dirigenti debbono essere tesserati della F.I.d.C. I dirigenti non possono avere altri rapporti di lavoro ed alcun rapporto commerciale con la Federazione.
15.3 Non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso, previa valutazione del Collegio dei probiviri circa la gravità del reato commesso, o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall’irrogazione della sanzione.
15.4 Non sono eleggibili a Revisori, e se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del Consiglio nazionale.
15.5 Il Presidente, i Revisori dei conti nonché i membri dell’organo di giustizia, non possono ricoprire altro incarico nella Federazione e nelle associazioni federate.
Art. 16 Ricorsi elettorali
16.1 Avverso le elezioni dei componenti degli organi centrali è ammesso motivato ricorso, nel termine di dieci giorni, al Collegio dei probiviri.
16.2 I ricorsi vanno depositati presso la Segreteria federale ma possono anche essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata o fac-simile. In questo caso fa fede, come data di deposito, la data del timbro postale di partenza o la data di trasmissione del fac-simile.
16.3 In caso di accoglimento di ricorsi l’organo competente dispone la rinnovazione delle elezioni entro trenta giorni.
Art. 17 Elezioni, durata in carica dei dirigenti e dei componenti gli organi collegiali
17.1 Tutti i dirigenti della organizzazione federale e i componenti gli organi collegiali durano in carica, salvo i casi previsti dal presente statuto, fino al compimento del ciclo olimpico quadriennale che si conclude con la celebrazione dei giochi olimpici, qualunque sia l’epoca della loro elezione avvenuta durante il ciclo stesso, restando in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni e relative consegne. Tutti i dirigenti possono essere rieletti.
17.2 Tutti gli incarichi, le designazioni e le nomine, sia interni che esterni, effettuate dagli organi federali, possono essere revocati dall’organo che ha effettuato la designazione o la nomina, salvo per quanto riguarda i titolari dell’organo di giustizia e di controllo.
17.3 Per concorrere alle cariche elettive degli organi centrali e federali, la candidatura dovrà essere formulata in anticipo secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
17.4 Nel caso in cui l’Assemblea di un’associazione federata non proceda all’elezione dei propri organi entro la data del 31 maggio dell’anno successivo di celebrazione dei giochi olimpici, il Consiglio nazionale nomina un Commissario straordinario che provvede entro trenta giorni ad indire le elezioni.
Art. 18 Provvedimenti disciplinari
18.1 Le violazioni del presente statuto, dei regolamenti federali, delle leggi e dei regolamenti relativi alla caccia ed alla tutela del patrimonio faunistico commesse dai tesserati, possono essere sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari: censura, deplorazione, sospensione fino a tre anni, espulsione dalla F.I.d.C.
18.2 La irrogazione definitiva dei provvedimenti disciplinari della sospensione superiore ad un anno o della espulsione, nei confronti dei dirigenti federali, comporta di diritto la decadenza da ogni carica.
18.3 L’iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti è riservata al Consiglio nazionale.
18.4 Il componente dell’organo giudicante che abbia interesse diretto nella vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.
18.5 Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell’addebito all’interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie difensive. Tuttavia l’organo giudicante può deliberare, in via cautelare, la sospensione dalla carica del dirigente. I provvedimenti disciplinari, da comunicarsi agli interessati mediante lettera raccomandata o fac-simile, devono essere motivati ed adottati a maggioranza dall’organo competente.
18.6 Nel giudizio il ricorrente ha diritto, ove lo richieda, di essere sentito personalmente dall’organismo giudicante e di essere assistito da persona di sua fiducia.
18.7 La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.
Art. 19 Nomina di Commissari straordinari
19.1 Qualora il Consiglio di una associazione federata venga a trovarsi per qualsiasi causa nella impossibilità di deliberare, ovvero abbia compiuto gravi violazioni delle norme statutarie o regolamentari, il Consiglio nazionale procede allo scioglimento del Consiglio dell’Associazione federata ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di sessanta giorni, indice nuove elezioni.
19.2 In considerazione dell’interesse comune della Federazione e delle Associazioni federate, l’eventuale nomina di commissari straordinari nelle Sezioni provinciali, secondo le previsioni degli statuti delle Associazioni federate, viene adottata dagli organi di queste ultime di concerto con il Consiglio di Presidenza della Federazione.
Art. 20 Patrimonio e bilancio
20.1 Il patrimonio della F.I.d.C. è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci.
20.2 I beni del patrimonio della F.I.d.C., previa delibera del Consiglio nazionale, possono essere concessi in uso gratuito alle associazioni federate o alle loro sezioni periferiche.
20.3 La gestione finanziaria ed il bilancio della F.I.d.C. sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio nazionale.
Art. 21 Clausola compromissoria
21.1 I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti, associazioni e soci.
21.2 Le associazioni ed i soci per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’appartenenza alla Federazione, si impegnano, con l’adesione alla Federazione, ad adire preventivamente il Collegio dei probiviri.
21.3 La mancata osservanza del presente impegno comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Art. 22 Scioglimento della F.I.d.C.
22.1 La proposta di scioglimento della F.I.d.C. può essere presentata soltanto all’Assemblea straordinaria appositamente convocata su richiesta delle associazioni aventi diritto al voto che rappresentino almeno i quattro quinti dei tesserati, sia in prima che in seconda convocazione.
22.2 Per la costituzione dell’Assemblea è necessaria la presenza dei presidenti rappresentanti i quattro quinti dei soci e per l’approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno i quattro quinti dei voti costituenti l’Assemblea straordinaria.
Art. 23 Norma transitoria
23.1 Sono fatti salvi i diritti acquisiti da tutte le strutture e le associazioni a livello centrale o periferico della Federazione.
23.2 Le associazioni settoriali già costituite sono tenute ad adeguare il proprio statuto entro sei mesi dall’approvazione dello statuto nazionale e del regolamento di attuazione.
23.3 Tutte le cariche federali conferite a livello centrale e periferico, ai sensi dello statuto previgente, restano ferme fino alla scadenza del ciclo olimpico 2001-2004.
23.4 Entro il 31 dicembre 2002 si provvederà ad integrare gli organi statutari, secondo quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.
Art. 24 Revisione ed entrata in vigore dello statuto
24.l Lo statuto federale può essere modificato dall’Assemblea nazionale in seduta straordinaria. Le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto.
24.2 Il presente statuto entrerà in vigore il primo luglio 2002.
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