Come tesserarsi alla Federazione Italiana della Caccia

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4 Febbraio 2012

Benvenuti in Federcaccia Online
Servizi Assicurativi


CALL CENTER SINISTRI 2010-2011
per tutti i sinistri generati con tessere rilasciate dal 1/01/2010
la Marsh Risk Consulting ha attivato un servizio gestione sinistri che attraverso
un CALL CENTER fornirà, informazioni, assistenza a tutti gli assicurati sulle pratiche dei sinistri

RIFERIMENTI
MARSH spa Sinistri Federcaccia
Casella postale 10227
CPD MILANO ISOLA
20110 MILANO
Il numero dell Call center è 02 48538894
Il responsabile del servizio è: Matteo Marmiroli (info.fidc@marsh.com)

SINISTRI ANNUALITÁ PRECEDENTI
I sinistri generati su tessere rilasciate fino al 31/12/2009 (polizza assicurativa Assimoco) sono gestiti da:

ASSIRECRE Consulting
Viale Regina Margherita, 278
00198 ROMA


RIFERIMENTI:
Telefono 0644002450 / 0644240292
Ricevimento solo telefonico:
dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Fax 0644002292 / 0697625805
E-mail cls36@assimoco.it
Referente Dott.ssa Federica Sirleto
Codice C.L.S. 36

Federcaccia nazionale è comunque a disposizione per accogliere segnalazioni di difficoltà.

SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE





Garanzie Persone

Norme generali

Limiti di età: la garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art.12 della legge n.157 dell'11/02/1992. Per l'esercizio del tiro a volo la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.
Validità territoriale: l'assicurazione vale per il mondo intero
Richiamo alle leggi: l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito oltre che di licenza di caccia anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni ed rct sarà operante, con alcune limitazioni, anche nel caso la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.
L'operatività della polizza è garantita anche in caso di possesso di licenza di porto d'armi per uso sportivo in alternativa alla licenza di porto di fucile da caccia
Interpretazione del contratto: in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all'Assicurato
Denuncia sinistri: la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale Federcaccia al seguente indirizzo: Marsh SPA Sinistri Federcaccia - Casella Postale 10227 CPD Milano Isola 20110 Milano - entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Sezione Infortuni

Oggetto dell'assicurazione: la Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle attività previste in polizza.
Sono considerati infortuni anche:
a) i colpi di sole, di calore e di freddo
b) l'assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza
c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno dei serpenti
d) l'annegamento
e) gli infortuni sofferti per colpa grave, anche nell'uso delle armi durante l'esercizio dell'attività venatoria purché non siano effetto di violazione di norme di Legge o regolamentare inerenti la caccia e/o l'uso di armi da fuoco
f) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa
g) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni a remi o motore entro 3 cavalli fiscali per la raccolta preda durante l'attività venatoria

Attività assicurate:
a) caccia praticata conformemente alle Leggi
b) caccia e cattura autorizzata di selvatici
c) esercitazioni e gare di tiro a segno, di tiro al volo, nei percorsi di cacci, nei quagliodromi, nei fagianodromi, ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria
d) gare ed esposizioni cinofile
e) addestramento cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo
f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza dagli organi competenti
g) esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami
h) caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle autorità
i) attività di raccolta funghi e tartufi
j) prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla o con adesione alla FIDC
k) attività di protezione civile organizzata dalla FIDC
l) operazioni di pulizia e manutenzioni armi ad arma scarica
m) costruzione e/o sistemazione capanni di caccia
n) attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento
o) prove balistiche taratura fucili e carabine

Caso invalidità permanente: applicazione delal tabella di polizza alla somma assicurata per l'invalidità permanente totale. In caso di tali criteri determinino risultati ritenuti non coerenti dalla Compagnia, si chiede accertamento attraverso tabelle INAIL. Nei casi di IP accertata > 70% verrà erogata IP = 100%.
Guardie Giurate Ecologiche Venatorie Volontarie: l'assicurazione copre tali soggetti, anche se non forniti di licenza di caccia, oltre che per i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa, compreso il rischio in itinere.
Viene riconosciutala qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e Zoofile, in possesso di Tessera GG.VV.
Cumulo delle indennità: l'indennità per ricovero e/o ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente

Sezione RCT

Oggetto dell'assicurazione: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà utilizzati dai soci e/o da tezi nel corso dell'intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività venatorie che in qualsiasi altra occasione e luogo.
Fermo quanto stiabilito, la garanzia di cui al precedente comma viene estesa alla Rc del figlio e/o padre non proprietario del cane per i danni che quest'ultimo possa arrecare a terzi.
Rischi assicurati: l'assicurazione opera durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l'attività, nel qual caso la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:
a) caccia praticata conformemente alle leggi
b) caccia e cattura autorizzata di selvatici
c) partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria
d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile
e) addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo
f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti
g) esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia
h) caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità
i) attività di raccolta funghi e tartufi
j) prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina
k) attività di protezione civile organizzata dalla FIDC
l) operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica
m) costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia
n) attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento
o) prove balistiche taratura fucili e carabine
Estensioni e limitazioni: sono considerati terzi nei confronti dell'assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente od affine dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 1916 del C.C.
Nell'eventualità che la rivalsa venga esperita a seguito di un infortunio liquidato nell'ambito della sezione Infortuni della presente convenzione, il risarcimento dovuto a termine della sezione RC sarà decurtato dell'importo liquidato dalla sezione Infortuni.
Guardie Giurate Ecologiche Venatorie Volontarie: l'assicurazione copre tali soggetti, anche se non forniti di licenza di caccia, oltre che per i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, i rischi della circolazione, nella zon ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dlle leggi vigenti. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e Zoofile, in possesso di tessera GG.VV.
Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente.
Garanzie Cani

Validità territoriale: l'assicurazione vale per il mondo intero
Richiamo alle leggi: l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito oltre che di licenza di caccia anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto a copertura assicurativa infortuni ed rct sarà operante, con alcune limitazioni, anche nel caso la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.
Interpretazione del contratto: in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all'Assicurato
Oggetto dell'assicurazione: l'assicurazione è operante nell'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente per gli assicurati iscritti presso il contraente con tessera Silver/GG.VV. e tessera Gold, per la morte del cane da caccia di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento a seguito di:
a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in italia
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento
d) investimento da veicolo
e) annegamento
f) scatti di lacci e tagliole
g) ferite da taglio
h) cadute in burroni o crepacci
e in occasione di:
a) allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo
b) partecipazioni a gare ed esposizioni cinofile

L'assicurazione è altresì operante per i cani di proprietà dell'assicurato munito di regolare autorizzazione adibito alla ricerca di tartufi nei seguenti casi:
a) attacco di ungulati selvatici
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
d) annegamento

L'assicurazione è altresì operante per i cani recuperatori iscritti all'Associazione cani da traccia e da lavoro Altoatesini.

Formula integrativa Opzione Cane: con l'attivazione dell'Opzione Cane le indennità previste valgono per ogni singolo cane di proprietà del tesserato Asssicurato. La durata della garanzia decorre dalle ore 24 di versamento del premio e scade alle ore 24 del giorno di scadenza della tessera

Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione: La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate
Per tali si intendono i soci iscritti alla Federcaccia alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell’ambito dell’esercizio della caccia e/o dell’attività sportiva attinente all’uso di arma da fuoco.
Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:
- spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- spese per l’intervento di legale;
- spese di un Perito nominato dall’Autorità Giudiziaria (CTU);
- spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;
- spese di giustizia;
- spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;
- spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- spese per l’accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;
- spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- spese per l’escussione dei testimoni limitatamente alle sole spese di viaggio
Rischi assicurati: Le garanzie valgono per i seguenti casi:
1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività di cacciatore e/o attinenti all’attività sportiva relativa all’arma da fuoco.
2. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all’art. n. 30 comma 1 lett. a), c), d), e), f), g), i), della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento che non sia dovuto ad una causa di estinzione del reato. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
3. La difesa penale per procedimenti instaurati per la violazione dell’art 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale e delle restanti ipotesi di cui all’art 30 della Legge 11/02/1992 n 157. In relazione all’art. 30, comma 1 lettera h), oltre alle altre ipotesi di reato ivi previste, relativamente ai fatti illeciti previsti dall’art. 21, comma 1 lettera u), è posta in copertura assicurativa esclusivamente l’ipotesi di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. Relativamente alle sole fattispecie dell’art. 30, comma 1 lettera h), si prevede un sottomassimale in euro 800,00.

4. Le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto del fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell’articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157. Allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f), dell’art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento. La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro / sospensione del porto d’armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all’Articolo 30 comma 1 lett. h).
5. Difesa in sede penale per fatti derivanti dall’uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio “l’omessa custodia di armi”, ai sensi dell’art. 20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975, nonché gli articoli del Codice Penale riguardanti la detenzione di armi e “l’introduzione di armi nel parco”, ai sensi dell’articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge 394 del 06.12.1991 in tema di aree protette.
6. Azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni a seguito di imputazione della legge 110/75.
7. Azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associate alla FIDC. Nella garanzia rientra l’azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell’attività venatoria.
8. Gli eventi derivanti dalle prove e gare cinofile, nonché per addestramento dei cani nei luoghi e nei tempi consentiti dalle vigenti leggi, regolamenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché per coloro che detengono mezzi di caccia e richiami, anche durante il periodo di divieto dell’attività venatoria.
Esclusioni: in relazione ai rischi assicurati l’assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:
- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell’Assicurato salvo quanto disposto in merito dall’articolo n. 2 “Persone e rischi assicurati”;
- vertenze relative a beni immobili;
- fatti originati dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
- L’assicurazione non è prestata inoltre per:
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Federazione Italiana della Caccia
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