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Responsabile:
Avv. Franco Timo





REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE


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Art. 1°Assemblea nazionale

1.1 L’Assemblea nazionale è composta dai presidenti delle sezioni provinciali delle Associazioni federate i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero di soci iscritti alla propria sezione. In caso di impedimento il Presidente provinciale delega per iscritto un vicepresidente.

1.2 La convocazione dell’Assemblea nazionale ha luogo mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi alle associazioni federate e alle loro sezioni provinciali almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea medesima.

1.3 L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’indicazione specifica degli argomenti posti all’ordine del giorno.

1.4 Il Consiglio nazionale, all’atto della convocazione, nomina la Commissione elettorale.

1.5 La Commissione elettorale si costituisce, secondo le esigenze, prima della convocazione.

1.6 I componenti la Commissione elettorale non hanno diritto di voto.

1.7 La verifica dei poteri all’Assemblea è effettuata dalla Commissione elettorale.

1.8 Le candidature, preventivamente accettate per iscritto, devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data fissata in prima convocazione e devono essere pubblicizzate sull’albo della F.I.d.C. almeno dieci giorni prima e sottoscritte da presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati.

1.9 Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

1.10 Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione elettorale deve essere proposto entro tre giorni al Collegio nazionale dei Probiviri che decide in tempo utile.

1.11 La Commissione elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature prima della pubblicizzazione delle stesse tenuto conto dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento.

1.12 Qualora si tratti di decisione della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea in sede di verifica poteri o di procedure elettorali, il reclamo deve essere preannunciato con atto scritto e motivato prima della chiusura dell’Assemblea. Art. 2° Elezione del Presidente della F.I.d.C.

2.1 La candidatura a Presidente della F.I.d.C. deve essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art.1 e sottoscritta dai presidenti provinciali che rappresentino il 20% dei tesserati.

2.2 Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di suffragi.

Art. 3° Elezioni dei Vicepresidenti

3.1 Le candidature a Vicepresidente della F.I.d.C. devono essere presentate per liste contenenti ciascuna quattro nominativi e sottoscritte da presidenti provinciali che rappresentino il 20% dei tesserati.

3.2 Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 4° Il Consiglio Nazionale

4.1 Il Consiglio Nazionale è composto:?a) dal Presidente;?b) da 4 Vicepresidenti;?c) da 21 Presidenti delle Associazioni Federate;?d) da 21 Consiglieri, rappresentanti delle Associazioni Federate, eletti uno per ciascuna ai sensi dell’art. 10.1 dello Statuto;?e) dai Consiglieri eletti proporzionalmente su base Regionale ai sensi del successivo art. 5;

4.2 L’avviso di convocazione del Consiglio, da comunicarsi con dieci giorni di anticipo, deve contenere il luogo, la data e l’ora, nonché l’indicazione specifica degli argomenti posti all’ordine del giorno.

4.3 La prima seduta del Consiglio nazionale successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente entro i 15 giorni successivi alla elezione medesima.

4.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

4.5 L’accertamento della validità delle riunioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10.3 dello Statuto, è operata all’inizio delle sedute e va verificata ogni qual volta sia richiesta da un Consigliere nazionale.

4.6 Le votazioni hanno luogo per appello nominale o per alzata di mano salvo i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.

4.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto al voto.?In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5° Elezioni del Consiglio nazionale

5.1 Secondo le modalità di cui al precedente art. 1, l'Assemblea nazionale elegge 43 Consiglieri nazionali su base regionale.

5.2 Il numero dei seggi spettanti ad ogni singola associazione Federata è determinato sulla base del quorum risultante dalla divisione del complessivo numero dei tesserati a livello nazionale per il numero delle Associazioni Federate sommato al Presidente, ai Vicepresidenti, e ai consiglieri eletti ai sensi dell’art. 4.1 lett. d).

5.3 I Consiglieri eletti ai sensi dell’art. 4.1, lett. d), entrano nel computo dei seggi complessivi spettanti alle Associazioni Federate.

5.4 La votazione avviene per liste nazionali sottoscritte da presidenti provinciali che rappresentino il 20% dei tesserati, entro la data stabilita dallo statuto federale, per ogni regione e contenenti ciascuna i nominativi di tutti i candidati divisi per regione, in misura corrispondente ai seggi assegnati. Nella lista sono inseriti i rappresentanti di cui all’art. 4.1 lett. ex).

5.5 Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 6° Elezione del Collegio dei probiviri

6.1 Le candidature a componente del Collegio dei probiviri devono essere presentate per liste sottoscritte dai presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati contenenti ciascuna tre nominativi per i componenti effettivi e due per i supplenti. 6.2 Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 7° Elezione del Collegio dei Revisori dei conti

7.1 Le candidature a componente del Collegio dei Revisori dei conti devono essere presentate per liste sottoscritte dai presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati contenenti ciascuna tre nominativi per i componenti effettivi e due per i supplenti.

7.2 Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 8° Il Consiglio di Presidenza

8.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti e da altri quattro componenti eletti dal Consiglio nazionale a scrutinio segreto.

8.2 Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.?In caso di parità è data preferenza al componente più anziano di età.

8.3 Alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio nazionale che cessano da Consiglio nazionale.

8.4 Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese.

8.5 La convocazione ha luogo su iniziativa del Presidente con avviso che deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all’ordine del giorno.

8.6 In caso di particolare urgenza il suddetto termine può essere ridotto a 48 ore.

8.7 Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

8.8 Le deliberazioni aventi carattere d’urgenza, che comportino un impegno di spesa superiore a Euro 103.291,38 sono sottoposte a ratifica del Consiglio nazionale nella prima riunione utile.



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