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10 Settembre 2010

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29 Gennaio 2010
ARTICOLO 38 COMUNITARIA: IL TESTO APPROVATO
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Di seguito si riporta il testo dell'art.38 del ddl 1781 (Legge Comunitaria) approvato ieri al Senato e l'emendamento che lo integra.


fonte sito Senato
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=453142)


Art. 38.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

    1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ''Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici'' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia»;

        b) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

    «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE»;

        c) all'articolo 18, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;

        d) all'articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate»;

        e) all'articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea»;

        f) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

        g) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».


Emendamento approvato:


38.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «luogo di nidificazione» inserire i seguenti periodi: «Nell'adottare i provvedimenti di cui sopra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'ISPRA ai fìni della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali.

        Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1º settembre ed il 31 gennaio».

        Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: «con il seguente» con le altre: «con i seguenti».








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