Avifauna Migratoria
La conservazione degli uccelli selvatici negli stati membri dell’Unione Europea è regolata dalla Direttiva 2009/147/CEE (ex 79/409/CEE) (Direttiva Uccelli)
L’art. 1 stabilisce che la Direttiva riguarda “ la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.”
Per quanto riguarda la caccia, nel 2001 la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di sviluppare la cooperazione tra le organizzazioni, istituzionali e non, che operano nel mondo dell’attività venatoria ed ha avviato l’iniziativa caccia sostenibile (ICS) con il fine di migliorare la comprensione degli aspetti giuridici e tecnici della Direttiva in materia di caccia, promuovendo al contempo un programma di ricerche scientifiche, di conservazione e di sensibilizzazione per incentivare lo sviluppo della caccia ai sensi della Direttiva Uccelli: nasce così la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
La regolamentazione della caccia relativa alle specie migratorie può essere così sintetizzata:
1) La Direttiva Uccelli è stata recepita in Italia con la Legge n. 157 dell’11 febbraio del ’92 (art.18) che elenca le specie cacciabili nel nostro paese.
2) L’articolo 7 considera le specie che possono essere oggetto di prelievo in tutta l’Unione Europea (allegato II/1) e quelle che possono essere cacciate solo in determinati Stati membri (allegato II/2).
Le specie negli elenchi possono quindi essere cacciate nei vari stati, ma non lo sono automaticamente, ovvero le normative nazionali possono includere solo alcune specie. Ad esempio in Italia non tutte le specie presenti nei due allegati sono cacciabili e così accade in altri stati europei.
3) Le leggi regionali di recepimento della legge 157 possono inoltre introdurre ulteriori limitazioni all’elenco delle specie cacciabili, ad esempio la regione Piemonte consente alla caccia solo un limitatissimo numero di specie cacciabili migratrici, mentre la regione Sicilia ha escluso la Cornacchia grigia e la Marzaiola dall’elenco delle specie cacciabili nella propria legge.
4) I calendari venatori emanati annualmente o con leggi pluriennali dalle regioni italiane spesso attuano altre limitazioni alle specie cacciabili, escludendo alcuni uccelli migratori con motivazioni di protezione, alcune volte discutibili.
5) Deroghe: secondo l’art. 9 della Direttiva Uccelli gli stati membri possono, al verificarsi delle specifiche condizioni elencate (es. prevenire gravi danni, motivi di sicurezza pubblica, attività di ricerca o, in piccole quantità, per tradizioni e usi locali ), gli stati membri possano prevedere il prelievo di specie non espressamente previste nell’elenco di quelle cacciabili. L’attuazione della deroga deve sottostare a determinati criteri previsti nell’articolo 9.
L’art. 1 stabilisce che la Direttiva riguarda “ la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.”
Per quanto riguarda la caccia, nel 2001 la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di sviluppare la cooperazione tra le organizzazioni, istituzionali e non, che operano nel mondo dell’attività venatoria ed ha avviato l’iniziativa caccia sostenibile (ICS) con il fine di migliorare la comprensione degli aspetti giuridici e tecnici della Direttiva in materia di caccia, promuovendo al contempo un programma di ricerche scientifiche, di conservazione e di sensibilizzazione per incentivare lo sviluppo della caccia ai sensi della Direttiva Uccelli: nasce così la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
La regolamentazione della caccia relativa alle specie migratorie può essere così sintetizzata:
1) La Direttiva Uccelli è stata recepita in Italia con la Legge n. 157 dell’11 febbraio del ’92 (art.18) che elenca le specie cacciabili nel nostro paese.
2) L’articolo 7 considera le specie che possono essere oggetto di prelievo in tutta l’Unione Europea (allegato II/1) e quelle che possono essere cacciate solo in determinati Stati membri (allegato II/2).
Le specie negli elenchi possono quindi essere cacciate nei vari stati, ma non lo sono automaticamente, ovvero le normative nazionali possono includere solo alcune specie. Ad esempio in Italia non tutte le specie presenti nei due allegati sono cacciabili e così accade in altri stati europei.
3) Le leggi regionali di recepimento della legge 157 possono inoltre introdurre ulteriori limitazioni all’elenco delle specie cacciabili, ad esempio la regione Piemonte consente alla caccia solo un limitatissimo numero di specie cacciabili migratrici, mentre la regione Sicilia ha escluso la Cornacchia grigia e la Marzaiola dall’elenco delle specie cacciabili nella propria legge.
4) I calendari venatori emanati annualmente o con leggi pluriennali dalle regioni italiane spesso attuano altre limitazioni alle specie cacciabili, escludendo alcuni uccelli migratori con motivazioni di protezione, alcune volte discutibili.
5) Deroghe: secondo l’art. 9 della Direttiva Uccelli gli stati membri possono, al verificarsi delle specifiche condizioni elencate (es. prevenire gravi danni, motivi di sicurezza pubblica, attività di ricerca o, in piccole quantità, per tradizioni e usi locali ), gli stati membri possano prevedere il prelievo di specie non espressamente previste nell’elenco di quelle cacciabili. L’attuazione della deroga deve sottostare a determinati criteri previsti nell’articolo 9.
Federazione Italiana della Caccia
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